21 settembre 2021
Visto il diffondersi dell’utilizzo dei monopattini elettrici nella mobilità urbana, il Servizio di Polizia Municipale informa i Sigg.Utenti sulle principali norme in vigore che ne regolano la circolazione, alla luce di una scarsa informazione mediatica e del conseguente uso scorretto, se non vietato, degli stessi:
i monopattini elettrici sono veicoli equiparati ai velocipedi (biciclette) ma la loro circolazione non è ammessa ovunque. Infatti possono circolare solo:
i monopattini elettrici sono veicoli equiparati ai velocipedi (biciclette) ma la loro circolazione non è ammessa ovunque. Infatti possono circolare solo:
- su strade extraurbane SOLO SE PRESENTE UNA PISTA CICLABILE ed all’interno di essa
- su strade urbane che hanno limite di velocità di 50km/k , mantenendosi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata
- nelle aree pedonali urbane solo se è consentita la circolazione dei velocipedi
- essendo veicoli a motore, NON possono circolare sui marciapiedi o negli spazi riservati ai pedoni.
- essendo veicoli a motore, NON possono circolare sui marciapiedi o negli spazi riservati ai pedoni.
Devono essere utilizzati con postura in piedi, e NON possono essere dotati di posto a sedere.
Nelle ore notturne o di scarsa visibilità, il conducente DEVE indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per la sua sicurezza.
Per guidare un monopattino non è richiesta la patente ma il conducente deve aver compiuto i 14 anni di età: deve inoltre indossare un’idoneo casco protettivo fino al compimento dei 18 anni.
I monopattini devono essere dotati di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità con configurazione a 6 km/h nelle aree pedonali e 25km/h sulla carreggiata (se in grado di sviluppare velocità superiori a 20km/h), e devono avere la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.
Se il monopattino è sprovvisto di luci, da mezz’ora dopo il tramonto e quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, DEVE essere condotto solo a mano.
Per guidare un monopattino non è richiesta la patente ma il conducente deve aver compiuto i 14 anni di età: deve inoltre indossare un’idoneo casco protettivo fino al compimento dei 18 anni.
I monopattini devono essere dotati di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità con configurazione a 6 km/h nelle aree pedonali e 25km/h sulla carreggiata (se in grado di sviluppare velocità superiori a 20km/h), e devono avere la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.
Se il monopattino è sprovvisto di luci, da mezz’ora dopo il tramonto e quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, DEVE essere condotto solo a mano.
Deve essere condotto a mano anche quando può essere di intralcio o causa di pericolo per i pedoni.
Inoltre, di assoluta importanza: è assolutamente vietato trainare e farsi trainare , trasportare persone animali o cose oltre al conducente, utilizzare il cellulare durante la marcia e circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti. Resta inteso che circolando su strada deve rispettare la segnaletica stradale, i semafori, le precedenze, ecc.
Oltre al pericolo per sé stessi e per gli altri, l’uso scorretto del monopattino comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalla legge 160/2019. La mancanza o la manomissione delle caratteristiche tecniche costruttive di legge, può comportarne anche il sequestro per confisca.
Si invita pertanto a porre la massima attenzione durante l’acquisto e nel loro utilizzo.
Inoltre, di assoluta importanza: è assolutamente vietato trainare e farsi trainare , trasportare persone animali o cose oltre al conducente, utilizzare il cellulare durante la marcia e circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti. Resta inteso che circolando su strada deve rispettare la segnaletica stradale, i semafori, le precedenze, ecc.
Oltre al pericolo per sé stessi e per gli altri, l’uso scorretto del monopattino comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalla legge 160/2019. La mancanza o la manomissione delle caratteristiche tecniche costruttive di legge, può comportarne anche il sequestro per confisca.
Si invita pertanto a porre la massima attenzione durante l’acquisto e nel loro utilizzo.