Consultazione Liste Elettorali
Scheda del servizio
RILASCIO COPIA DELLE LISTE ELETTORALI
In base all’art. 51 del D.P.R. 23/03/1967 n. 223, così come modificato dal comma 5 dell'art. 177 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque; inoltre, le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
L'articolo 177 del d.lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituto integralmente il quinto comma dell’art. 51 del citato d.P.R. n. 223/67, prevedendo che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia non più a “chiunque”, come nella originaria formulazione, ma “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
L’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, nella versione riformulata, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione.
Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
Si pone inoltre in evidenza come l'abrogazione dell'art.177 del d.Lgs. n.196/2003 da parte dell'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, non abbia comportato l'abrogazione dell'art.51, c.5, del d.P.R. n. 223/1967, in quanto, secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 in via generale la reviviscenza non è ammessa. Deve escludersi la visione dell’ordinamento come stratificato, ovvero composto da strati di norme che si sono succedute nel tempo le quali “pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti a sempre pronte a ridiventare vigenti”. Sull’argomento è intervenuto anche il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con nota del 15/01/2019.
La fase istruttoria dell'Ufficio Elettorale
L’Amministrazione comunale è tenuta ad: “Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art.177”, deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5. Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata (cfr. art. 11 del Codice). Per rispettare il principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge" (Nota del Garante Privacy del 28/7/2004 e circolare del Ministero dell'Interno n.162/2006).
La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto a:
1. Valutare che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell’art .51, c.5;
2. Valutare se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr. Circ. Min.Interno n° 162/2006);
3. Valutare se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min.Interno n° 162/2006).
Con nota del 4 settembre 2006, il Garante per la protezione dei dati personali, competente a pronunciarsi nella specifica materia, ha reso noto di ritenere pienamente condivisibile il suesposto orientamento del Ministero dell’Interno (Ministero dell'Interno, Direzione Centrale servizi elettorali, circ. 2 ottobre 2006, n. 162/06 "Utilizzo delle liste elettorali. Parere del Garante per la protezione dei dati personali."), ribadendo che le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente.
Pertanto, in considerazione di quanto prima esposto:
• non è possibile l’istruttoria di un’istanza meramente enunciativa delle finalità enucleate dalla legge;
• il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente;
• le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare, oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del richiedente e, " [...] ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo [...] “. (Nota Garante 04/09/2006);
• le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. (parere Garante e circ. Min. Interno n. 162/2006);
• le finalità devono essere direttamente connesse con l’utilizzo delle liste elettorali;
• quando si parla di liste elettorali si fa riferimento a quelle generali.
In base all’art. 51 del D.P.R. 23/03/1967 n. 223, così come modificato dal comma 5 dell'art. 177 del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque; inoltre, le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
L'articolo 177 del d.lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituto integralmente il quinto comma dell’art. 51 del citato d.P.R. n. 223/67, prevedendo che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia non più a “chiunque”, come nella originaria formulazione, ma “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
L’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, nella versione riformulata, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione.
Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.
Si pone inoltre in evidenza come l'abrogazione dell'art.177 del d.Lgs. n.196/2003 da parte dell'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, non abbia comportato l'abrogazione dell'art.51, c.5, del d.P.R. n. 223/1967, in quanto, secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 in via generale la reviviscenza non è ammessa. Deve escludersi la visione dell’ordinamento come stratificato, ovvero composto da strati di norme che si sono succedute nel tempo le quali “pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti a sempre pronte a ridiventare vigenti”. Sull’argomento è intervenuto anche il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con nota del 15/01/2019.
La fase istruttoria dell'Ufficio Elettorale
L’Amministrazione comunale è tenuta ad: “Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all'attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art.177”, deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5. Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata (cfr. art. 11 del Codice). Per rispettare il principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge" (Nota del Garante Privacy del 28/7/2004 e circolare del Ministero dell'Interno n.162/2006).
La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto a:
1. Valutare che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell’art .51, c.5;
2. Valutare se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr. Circ. Min.Interno n° 162/2006);
3. Valutare se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min.Interno n° 162/2006).
Con nota del 4 settembre 2006, il Garante per la protezione dei dati personali, competente a pronunciarsi nella specifica materia, ha reso noto di ritenere pienamente condivisibile il suesposto orientamento del Ministero dell’Interno (Ministero dell'Interno, Direzione Centrale servizi elettorali, circ. 2 ottobre 2006, n. 162/06 "Utilizzo delle liste elettorali. Parere del Garante per la protezione dei dati personali."), ribadendo che le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente.
Pertanto, in considerazione di quanto prima esposto:
• non è possibile l’istruttoria di un’istanza meramente enunciativa delle finalità enucleate dalla legge;
• il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente;
• le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare, oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del richiedente e, " [...] ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo [...] “. (Nota Garante 04/09/2006);
• le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. (parere Garante e circ. Min. Interno n. 162/2006);
• le finalità devono essere direttamente connesse con l’utilizzo delle liste elettorali;
• quando si parla di liste elettorali si fa riferimento a quelle generali.
MODALITA’ DI RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE
1. Modalità di presentazione della richiesta
Compilare l’apposito modello, scaricabile dal sito o reperibile all'Ufficio Elettorale, e presentare domanda direttamente all’Ufficio Elettorale, oppure tramite:
posta, indirizzata a: Comune di Garbagna Novarese – P.zza Municipio 10 – 28070 Garbagna Novarese (Novara). E’ necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;
posta elettronica, all’indirizzo demografici@comune.garbagna.no.it, allegando alla mail il modulo di richiesta compilato e firmato e copia di un documento d’identità valido del richiedente (acquisiti tramite scanner);
Posta Elettronica Certificata (PEC,) all’indirizzo garbagna.novarese@pcert.it (solo se anche il
mittente è provvisto di PEC personale), allegando alla mail il modulo di richiesta compilato e firmato e copia di un documento d’identità valido del richiedente (acquisiti tramite scanner);
2. Modalità di consegna
Le liste elettorali sono rilasciate su supporto informatico fornito dal richiedente od in formato cartaceo. Ai fini della tutela del trattamento dei dati la consegna deve avvenire esclusivamente nelle mani del richiedente o di persona debitamente autorizzata.
3. Costo del servizio
Riferimento deliberazione G.C. n. 17/2020 :
- formato digitale Euro 100,00
- formato cartaceo Euro 150,00
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, successivamente alla valutazione dell’istanza da parte dell’Amministrazione Comunale.
1. Modalità di presentazione della richiesta
Compilare l’apposito modello, scaricabile dal sito o reperibile all'Ufficio Elettorale, e presentare domanda direttamente all’Ufficio Elettorale, oppure tramite:
posta, indirizzata a: Comune di Garbagna Novarese – P.zza Municipio 10 – 28070 Garbagna Novarese (Novara). E’ necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;
posta elettronica, all’indirizzo demografici@comune.garbagna.no.it, allegando alla mail il modulo di richiesta compilato e firmato e copia di un documento d’identità valido del richiedente (acquisiti tramite scanner);
Posta Elettronica Certificata (PEC,) all’indirizzo garbagna.novarese@pcert.it (solo se anche il
mittente è provvisto di PEC personale), allegando alla mail il modulo di richiesta compilato e firmato e copia di un documento d’identità valido del richiedente (acquisiti tramite scanner);
2. Modalità di consegna
Le liste elettorali sono rilasciate su supporto informatico fornito dal richiedente od in formato cartaceo. Ai fini della tutela del trattamento dei dati la consegna deve avvenire esclusivamente nelle mani del richiedente o di persona debitamente autorizzata.
3. Costo del servizio
Riferimento deliberazione G.C. n. 17/2020 :
- formato digitale Euro 100,00
- formato cartaceo Euro 150,00
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, successivamente alla valutazione dell’istanza da parte dell’Amministrazione Comunale.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Responsabile | Arch. Fabiano Trevisan | ||||||||
Personale | Dott.ssa Eleonora Ferrua | ||||||||
Indirizzo | P.zza Municipio 10 - Garbagna Novarese | ||||||||
Telefono |
0321.845110 |
||||||||
Fax |
0321.845407 |
||||||||
demografici@comune.garbagna.no.it |
|||||||||
PEC |
garbagna.novarese@pcert.it |
||||||||
Note | si consiglia prenotazione appuntamento (0321845110 int. 1) | ||||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- Art. 51 DPR n. 223/1967[.pdf 81,75 Kb - 23/11/2020]
- DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 17/2020 - DIRITTO FISSO RILASCIO COPIA LISTE ELETTORALI[.pdf 203,29 Kb - 03/01/2021]
Modulistica
- Modulo richiesta copia liste (formato word)[.doc 40,5 Kb - 03/01/2021]
- Modulo richiesta copia liste (formato pdf)[.pdf 165,82 Kb - 03/01/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 23/04/2024 11:11:46