Family CARD
Scheda del servizio
REDDITO DI CITTADINANZA
L’art. 1 del decreto legge n. 4/2019 prevede che è istituito dal mese di aprile 2019 il reddito di cittadinanza «quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».
Ai sensi dell'art. 13 del predetto D.L., a decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 147/2017.
Il reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'art. 9 d.lgs. n. 147/2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.
Per il REDDITO DI CITTADINANZA
- presentazione domande : a partire dal 06 marzo 2019
- dal 28 febbraio 2019 è disponibile il modello per la richiesta del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, accedendo al sito INPS (link sotto riportato).
L’art. 1 del decreto legge n. 4/2019 prevede che è istituito dal mese di aprile 2019 il reddito di cittadinanza «quale misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».
Ai sensi dell'art. 13 del predetto D.L., a decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 147/2017.
Il reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'art. 9 d.lgs. n. 147/2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.
Per il REDDITO DI CITTADINANZA
- presentazione domande : a partire dal 06 marzo 2019
- dal 28 febbraio 2019 è disponibile il modello per la richiesta del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, accedendo al sito INPS (link sotto riportato).
Documenti - Normativa
- REDDITO DI CITTADINANZA[.pdf 153,88 Kb - 10/02/2019]
Link
Ultimo aggiornamento pagina: 28/02/2019 15:59:19