Reddito di inclusione sociale (REI)
Scheda del servizio
Il reddito inclusione (Rei) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica.
Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA e l'ASDI.
Il Rei si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta Rei)
2. un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto dai servizi sociali del Comune.
La domanda può essere presentata dal 1° dicembre 2017 agli uffici comunali
Per maggiori informazioni consultare il link sotto riportato.
NOVITA' 2019
Ai sensi dell'art. 13 del predetto D.L., a decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 147/2017.
Il reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'art. 9 d.lgs. n. 147/2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.
Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA e l'ASDI.
Il Rei si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta Rei)
2. un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto dai servizi sociali del Comune.
La domanda può essere presentata dal 1° dicembre 2017 agli uffici comunali
Per maggiori informazioni consultare il link sotto riportato.
NOVITA' 2019
Ai sensi dell'art. 13 del predetto D.L., a decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può più essere richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 147/2017.
Il reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'art. 9 d.lgs. n. 147/2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Responsabile | Anna Benedetti | ||||||
Indirizzo | Piazza Municipio n.10 | ||||||
Telefono |
0321.845110 |
||||||
Fax |
0321.845407 |
||||||
municipio@comune.garbagna.no.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
- DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017 , n. 147 [.pdf 642,84 Kb - 11/12/2017]
- Circolare INPS N.172 del 22/11/2017[.pdf 109,66 Kb - 11/12/2017]
Modulistica
- Mod. REI-Com - comunicazione eventi che hanno effetto sul pagamento del reddito di inclusione intervenuti durante l'erogazione della misura[.pdf 109,66 Kb - 11/12/2017]
- Modulo di istanza[.pdf 232,08 Kb - 28/01/2018]
Ultimo aggiornamento pagina: 08/03/2019 10:30:02