DeCertificazione - Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
Scheda del servizio
Cos'è
Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia;
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata
Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Modalità per i cittadini
L'autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l'autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.
I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:
- sono legalmente residenti in Italia;
- la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.
Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all'Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata
NELLA SEZIONE MODULISTICA SONO MESSI A DISPOSIZIONE ALCUNI MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE, I QUALI RAPPRESENTANO DEI PROTOTIPI E NON ESAURISCONO LE DIFFERENTI TIPOLOGIE IN USO.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||
Responsabile | Arch. Fabiano Trevisan | ||||||||
Personale | Dott.ssa Eleonora Ferrua | ||||||||
Indirizzo | P.zza Municipio 10 - Garbagna Novarese | ||||||||
Telefono |
0321.845110 |
||||||||
Fax |
0321.845407 |
||||||||
demografici@comune.garbagna.no.it |
|||||||||
PEC |
garbagna.novarese@pcert.it |
||||||||
Note | si consiglia prenotazione appuntamento (0321845110 int. 1) | ||||||||
Apertura al pubblico |
|
Documenti - Normativa
Modulistica
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE (generica)[.doc 57,5 Kb - 27/03/2021]
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE (multipla)[.doc 81,5 Kb - 27/03/2021]
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE (res st.fam citt st.civ)[.doc 78 Kb - 27/03/2021]
Link
Ultimo aggiornamento pagina: 02/02/2023 15:17:06